Emendamenti sport al Decreto sostegni bis

Presentato pacchetto di emendamenti

Emendamenti all’Art. 10:

All’articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1bis. All’articolo 81 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole <<e che svolgono attività sportiva giovanile,>> aggiungere le seguenti << e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398>>.
b) Al comma 2, sostituire le parole <<90 milioni >> con le seguenti <<200 milioni>>.
c) Al comma 5, sostituire le parole <<180 milioni>> con le seguenti <<300 milioni>>.
d) Al comma 8, sostituire le parole <<30 milioni>> con le seguenti <<50 milioni>>.
Conseguentemente al comma 14 sostituire le parole <> con le seguenti <<pari a 619milioni>>

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente 13bis. All’articolo 216, comma 4 del decreto legge 19 maggio, 2020 n. 34, sopprimere le parole <<entro un anno dalla cessazione delle predette   misure di sospensione dell’attività sportiva>>.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente 13bis. All’articolo 216, comma 2 del decreto legge 19 maggio, 2020 n. 34, sostituire le parole <<il 31 luglio 2023>> con le seguenti << il 31 luglio 2026>>.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“I ricavi di cui all’art. 81, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, così come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, vanno riferiti al periodo di imposta precedente a quello di effettuazione dell’investimento”.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13bis. All’articolo 119, comma 9, lettera e) del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 sono soppresse le seguenti parole <<limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti  di immobili adibiti a spogliatoi>>.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. All’articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “anche per l’anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2020, 2021 e 2022”.

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, 17,2 milioni di euro per l’anno 2022, 22 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente al comma 14 sostituire le parole: “Agli oneri derivanti dal presente articolo”, con le seguenti: “Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13 del presente articolo”


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